DOMANDE E RISPOSTE
risponde Alberto Bottino
Sono una docente con orario settimanale di 18 ore (cattedra) ed ho un bambino che ha compiuto 8 mesi. Devo fare istanza al dirigente scolastico della scuola di servizio per poter godere dei benefici previsti dalla legge 1204/1971 (tutela delle lavoratrici madri); chiedo di sapere se la norma citata sia ancora in vigore e, in caso contrario, in che modo è stata modificata.
Gentile docente, il contenuto dell’art. 10 della legge 1204 del 30 dicembre 1971, da lei citata, che tratta dell’argomento che le interessa, è stato quasi interamente trasfuso nell’art. 39 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151. L’art. 39 prevede che la lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, debba godere, durante la giornata, di due periodi di riposo, anche cumulabili fra loro, se l’orario giornaliero di lavoro è di almeno 6 ore; diversamente, nel caso che l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore, si ha diritto ad una sola ora di riposo. Durante l’orario di riposo, la lavoratrice può anche uscire dal posto di lavoro Nel suo caso, si ritiene, si ha diritto ad una sola ora di riposo al giorno, ipotizzando che il suo orario di insegnamento sia inferiore alle 6 ore giornaliere.
Mi è stato riferito che nella scuola è stata istituita una nuova figura fra il personale non docente; si tratta dell’operatore scolastico. Io conosco solo la figura del collaboratore scolastico, che deve possedere, quale titolo di studio, almeno una qualifica professionale. Io ho lasciato gli studi mentre frequentavo il quarto anno di un istituto professionale alberghiero, ma non mi è stato consentito di conseguire la qualifica.
Vorrei sapere se posso fare domanda per coprire un posto di operatore scolastico, oppure cosa serve per svolgere questo lavoro.
Egregio signore, in via preliminare si deve precisare che il nuovo profilo di operatore scolastico è stato previsto dal nuovo contratto nazionale di lavoro scuola, sottoscritto dalle parti il 14.7.2023, ma deve ancora essere sottoposto ad una procedura che si ritiene possa concludersi nel mese di novembre p. v. Quindi, se l’Ipotesi di contratto supera tutti i controlli, come molto probabilmente avverrà, nella scuola interverrà la nuova figura dell’operatore scolastico. Per poter accedere a tale figura basta, come nel suo caso, la promozione al quarto anno di un istituto professionale accompagnata dal certificato di competenze, che rilascia la scuola dove ha frequentato e superato il terzo anno dell’alberghiero. In aggiunta al suo titolo, bisogna avere, in tutti i casi, una certificazione di competenze socio-assistenziali e una certificazione internazionale di alfabetizzazione internazionale.
Per esercitare la mia professione ho bisogno di conseguire un diploma per la chimica e per questo sto studiando le materie che sono previste dal piano di studi, avendo già conseguito un diploma per la meccanica. Mi è stato riferito che per sostenere gli esami di maturità, la domanda deve essere inoltrata entro il 30 novembre, ad un qualsiasi istituto a mia scelta; tuttavia ho dei dubbi, perché ho sentito che per la scelta dell’istituto vi sono regole da rispettare. Vorrei sapere se è vero e quali sono le regole.
Il candidato privatista, meglio detto il candidato esterno agli esami di Stato, deve produrre la domanda di partecipazione agli esami all’Ufficio Scolastico Regionale della Regione della propria residenza e non alla scuola. Per la scelta dell’Istituto la norma prevede che l’Istituto sia fra quelli funzionanti nel proprio comune di residenza; solo nell’ipotesi che nel proprio comune non funzioni un istituto con il corso di studi di interesse, si può scegliere qualunque altro Istituto, che funzioni, tuttavia, nella propria provincia di residenza.
Sono una docente in servizio a tempo indeterminato presso una scuola ubicata in una regione diversa da dove risiede la mia famiglia ed ho un figlio che compie 2 anni il prossimo mese di novembre. La presenza del figlio minore mi concede una precedenza nelle operazioni di mobilità per il prossimo anno scolastico 2024/2025 ?
Per la mobilità del personale della scuola non è prevista la precedenza per la presenza del figlio di età non superiore a 3 anni; tuttavia l’art. 42 bis del D.lgs 26.3.2001, n. 151, prevede che lei possa chiedere un’assegnazione provvisoria per una sede ubicata nel comune di residenza della famiglia o, in mancanza, nella provincia o regione.
Sono un dirigente scolastico di un istituto comprensivo; nella scuola che dirigo presta servizio un collaboratore scolastico che si assenta molto spesso per motivi di salute e per periodi limitati, e perciò stesso non si riesce ad assumere un supplente, che possa sostituirlo. Considerato che la scuola funziona su più plessi per cui i collaboratori scolastici sono distribuiti nei plessi, dove la presenza del collaboratore assume anche caratteristiche di sicurezza, chiedo di sapere se esistono procedure per risolvere la problematica.
Nella considerazione che il dipendente si assenta molto spesso, potrebbe essere necessario assumere iniziative per stabilire, anche nell’interesse del dipendente, se il suo stato di salute non sia inadatto al tipo di lavoro che svolge, per cui lei può chiedere di far sottoporre il dipendente ad una visita medico-collegiale per stabilire la sua idoneità o inidoneità al lavoro proprio del suo profilo, motivando la richiesta a causa delle continue assenze e corredandola con le certificazioni prodotte dal dipendente.