IL RITORNO DEL GIUDIZIO SINTETICO A SCUOLA

ISTRUZIONE

di Renato Candia

 

Riformare il voto

Navigare a vista per modificare la rotta nel caso di imprevisti e/o mantenere il progetto dell’itinerario verso una meta per poterne calcolare i rischi e prevenirne gli effetti.

Questo sembra essere oggi il principale paradigma che delinea l’idea politica di scuola: un luogo di rispecchiamento di una società transitoria, quella del mondo dei giovani che si preparano ad un futuro di cittadini attivi, come se l’età della scuola li relegasse a un ruolo secondario di cittadini “passivi”. La questione è che navigare a vista non è in subordine alla meta (o viceversa): si tratta indiscutibilmente di principi complementari. Queste considerazioni vengono a margine del disegno di Legge approvato dalla Camera dei deputati pochi giorni fa e che prevede la “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”. à.

Quali siano le principali novità previste dal disegno è cosa piuttosto nota: ritorno ai giudizi sintetici (“correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti”) per la scuola primaria; valutazione del comportamento in decimi per la secondaria di primo e di secondo grado con la non ammissione alla classe successiva se il voto è inferiore al sei e l’obbligo di  predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di esame di stato conclusivo per la secondaria di secondo grado. È prevista, inoltre, la riforma dell’istituto dell’allontanamento dalla scuola (sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari) di studentesse e studenti per un periodo non superiore a 15 giorni, ipotizzando la creazione di forme di coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare a loro carico. E ancora, la promozione di istituzione e funzionamento di sezioni e classi a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, e la formazione per la differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell’infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie.

Sul giudizio sintetico

Il disegno interviene a modificare/aggiornare il D. Lgs 62/2017 da cui era stata sviluppata l’Ordinanza 172/2020 e le relative Linee Guida allegate. Anche l’O.M. 172 era intervenuta in corsa, emanata a dicembre 2020 per essere immediatamente esecutiva a gennaio 2021. Con essa, inoltre, venivano messi a regime i quattro livelli di apprendimento (avanzato/intermedio/base/in via di prima acquisizione) con cui la scuola comunicava alla famiglia come l’obiettivo di apprendimento fosse stato acquisito. L’obiettivo di apprendimento è qualcosa di un po’ più complesso e articolato del semplice contenuto disciplinare a cui facevano riferimento i vecchi Programmi Nazionali. Ciò significa che alle famiglie viene esplicitamente richiesto: a) di conoscere quali siano gli obiettivi di apprendimento che il progetto formativo della scuola offre ad alunne e alunni e b) di mettere in relazione il livello attribuito con gli obiettivi disciplinari di apprendimento.

Un’apparente semplificazione

A prima vista, anche la formulazione per giudizi sintetici (“correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti”) sembrerebbe richiedere questa operazione. Tuttavia, il giudizio sintetico in sé interpreta una visione generica e omnicomprensiva del processo di apprendimento, che semplificherebbe, agli occhi di studenti e famiglie, il dato di giudizio di restituzione e la percezione stessa della posizione dell’alunna/o in relazione al suo personale percorso scolastico. In altre parole, potrebbe essere più semplice e chiaro capire se “sta andando bene” o “se sta andando male”. Il rischio è che semplice non sia sempre anche esaustivo e che il giudizio sintetico non lasci intendere la reale complessità della valutazione. In che misura questo aspetto va incontro al bisogno delle famiglie di comprendere quanto la/il propria/o figlia/o stia “andando bene” o meno? L’argomento della semplificazione sembra motivare prioritariamente il favore a queste soluzioni che lo stesso disegno di Legge propone: questa convinzione, infatti, è quanto emerge dalle varie dichiarazioni pubbliche di intenti che accompagnano in questi giorni l’approvazione proprio del disegno di legge.

Valutare una parte per il tutto

Si può allora parlare, in questo caso, di quello che Daniel Kahneman, lo psicologo premio Nobel teorico della finanza comportamentale, definisce bias di disponibilità, ovvero la tendenza a trattare certi argomenti e certi punti di vista di interesse pubblico con modalità intrinsecamente viziate dall’attesa e dalla richiesta dell’audience, anche se in questo modo se ne perde una reale visione complessiva, attribuendo priorità e urgenze ad aspetti solo parziali della questione trattata. I livelli di apprendimento previsti dall’O.M. 172/2020 rispondono ad una progettazione dell’attività didattica coerente con le Indicazioni Nazionali che, come dovrebbe essere ormai piuttosto noto e consolidato, va ben oltre la valutazione (più o meno quantitativa) dei soli saperi, orientando gli apprendimenti su competenze e abilità, ben più rispondenti alla complessità di questo tempo, specie nel percorso di formazione del futuro cittadino. Scuola, studenti e famiglie dovrebbero partecipare a questa complessità guardando il procedere del percorso senza scorciatoie: il tentativo di semplificare può impoverire la percezione dello sforzo formativo delle Istituzioni scolastiche e comprometterne la credibilità.